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Con questo documento le parti confessano, che questo progetto non è altro che una proposta; tra le parti non deve essere qualchessia accordo impegnativo o l’obbligo di legge, fintanto che le parti concedano e adempiano all’accordo formale dietro i punti mutuamente vantaggiosi.


 


ACCORDO DEL CONCETTO COMMERCIALE


 


redatto tra le parti


 


GIANNI VERSACE S.p.A., il domicilio legale della firma – Milano (Italia), Via Manzoni 38, codice fiscale e partita IVA 04636090963, con capitale azionario 70.000.000 Euro, R.E.A.: MI 1762567 in persona del Direttore esecutivo principale il signore Gian Giacomo Ferraris


e


........................ il domicilio legale......................., in persona di..........................el signore....................


 


 


Termini e definizione


 



  • CONCESSORE DI  LICENZA          Gianni Versace S.p.A. il domicilio legale della firma Milano (Italia), Via Manzoni 38.

  • DISTRIBUTORE                            …………………

    •           AZIONISTI                                   Le persone che seguono e sono nel momento attuale gli azionisti di    DISTRIBUTORE:




- ………………;


- ……………….


                                                                     Titolari di 100% d’azioni di DISTRIBUTORE



  • MARCHIO INDUSTRIALE         «Versace», in qualità della denominazione della società per azioni,     denominazione commerciale e del marchio industriale. Per forza di tutto antedetto, la definizione MARCHIO INDUSTRIALE esclude ogni altro marchio industriale il possessore del quale sarà nel momento attuale o in avvenire  CONCESSORE DI  LICENZA, perfino comprensivo la parola Versace, come, per esempio: «Versace Jeans», «Versace Collection» ecc.

  • BOUTIQUE                          La boutique con la insegna «Versace», situato ove infra........, come indicato nella clausola 2, che sarà aperta, e sarà governata da DISTRIBUTORE in base alle norme e condizione esposte in presente Accordo, - di commercio al dettaglio.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Con questo documento le parti confessano, che questo progetto non è altro che una proposta; tra le parti non deve essere qualchessia accordo impegnativo o l’obbligo di legge, fintanto che le parti concedano e adempiano all’accordo formale dietro i punti mutuamente vantaggiosi.


 


 



  • PRODUZIONE                             I classi degli articoli, che DISTRIBUTORE a diritto di comprare a PRODUTTORE e vendere a BOUTIQUE ,  in conformita alle norme di presente Accordo:


 


VESTIARIO:


 Vestiario confezionato per donna e per uomo con  MARCHIO INDUSTRIALE;


+


ACCESSORISTICA:


Accessoristica per donna e per uomo con MARCHIO INDUSTRIALE a esclusione, profumi, mezzi per il corpo, cosmetici, montaturi d’occhiali e occhiali da sole, gioielleria  ed orologi, sciarpe, cravatte, ed articole di «Versace Home Collection».


 



  • IMMAGINE DI VERSACE               Tutti gli elementi, che identificano la produzione  e i progetti architetturi, la realisazione del progetto ed i lavori di furnitura di BOUTIQUE.


                             



  • SEGRETI TECNOLOGICI          Tutta l’informazione ed il sostegno di CONCESSORE DI  LICENZA in favore di DISTRIBUTORE relativo a IMMAGINE DI VERSACE, i dispositivi e gli atrezzi usati in BOUTIQUE, e  relativo alla demostrazione della produzione nella mostra, le regole della realisazione della produzione ed altri tipi di sostegno riferimento alla vendita di PRODUZIONE.


 



  • PRODUTTORI      La suddivisione produttiva di CONCESSORE DI  LICENZA e/o  altri terzi nominati da CONCESSORE DI  LICENZA  per la fabricazione di PRODUZIONE  e Altri Elementi conformemente ai rispettivi accordi di licenza.

  • TERRITORIO                                …………..


 



  • IMMAGINE GIANNI VERSACE     Significa il riconoscimento sociale della gloria internazionale del marchio de Gianni Versace e la reputazione di affari fassato con lui nella industria di beni di moda esclusivi fabbricando beni di moda esclusivi sotto MARCHIO INDUSTRIALE di CONCESSORE DI  LICENZA, che è stato sviluppato necessitando il tempo, la forza e denaro per la ricerca ed il sviluppo della produzione, il desing dei negozi di CONCESSORE DI  LICENZA e con esperienza pluriennale in questa industria CONCESSORE DI  LICENZA ha acquistato la competenza e la conoscenza a proposito di standardizzazione della pianificazione di fabbricazione commerciale, avanzamento, distribuzione e vendita della produzione, degli articoli e prodotti concernenti MARCHIO INDUSTRIALE di CONCESSORE DI  LICENZA.


 


 


Considerato che


 


а) CONCESSORE DI  LICENZA  è il possessore dei diritti di proprietà d'esclusiva, tra gli altri, per IMMAGINE DI VERSACE, SEGRETI TECNOLOGICI e  MARCHIO INDUSTRIALE, chi sono registrati nei classi e paesi diferenti e hanno acquistato la gloria eminente in tutto il mondo. Il design, la tecnica, la grafica e


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 Con questo documento le parti confessano, che questo progetto non è altro che una proposta; tra le parti non deve essere qualchessia accordo impegnativo o l’obbligo di legge, fintanto che le parti concedano e adempiano all’accordo formale dietro i punti mutuamente vantaggiosi.


 


i dimensioni di MARCHIO INDUSTRIALE possono essere scelti ed approvati da CONCESSORE DI  LICENZA solo,  chi reserva un diritto d’introdurre modifiche all' occorrenza;


b) CONCESSORE DI  LICENZA si occupa di sviluppo, design e fabbricazione di vestiatio ed accessoristica, chi hanno bisogno di lavoro del designer;


с) CONCESSORE DI  LICENZA stipula accordi con PRODUTTORI  per la fabbricazione di PRODUZIONE;


d) CONCESSORE DI  LICENZA ha il diritto d'esclusiva di prendere decisioni  in merito al avanzamento, alla pubblicità ed alle propagazioni, chi si fondano su MARCHIO INDUSTRIALE, come la distinzione, indipendentemente dall’impiego;


e) CONCESSORE DI  LICENZA elabora IMMAGINE GIANNI VERSACE ( la definizione de questo imagine si trova di seguito) e promuove – con el sistema degli accordi coi concessori di licenzi di fabbricazione, marketing, merchandising, propagazione e commercio al dettaglio  - l’impiego e riconscimento d’IMMAGINE GIANNI VERSACE, MARCHIO INDUSTRIALE di CONCESSORE DI  LICENZA per mezzo del suo lavoro ed il lavoro dei concessori di licenza (tanto lavoro in comune si chiama “ Le Boutiques di CONCESSORE DI  LICENZA);


f) DISTRIBUTORE fa disegno di realizzare utili dei lavoro nel Sistema di CONCESSORE DI  LICENZA, avendo il diritto non trasferibile, in conformita alle condizioni del presento Accordo, d’impiegare MARCHIO INDUSTRIALE e la reputazione d’affari unicamente allo scopo d’apertura e lavoro della Boutique di  CONCESSORE DI  LICENZA da vendita al dettaglio di PRODUZIONE dentro TERRITORIO;


g) Il presento Accordo si immagina una intesa piena e multilaterale tra CONCESSORE DI  LICENZA e DISTRIBUTORE  e cancella tutte le trattative, dichiarazioni , accordi scritti o orali anteriori;


h) CONCESSORE DI  LICENZA fa disegno di dare a DISTRIBUTORE il diritto non trasferibile, per l’impiego MARCHIO INDUSTRIALE e la reputazione d’affari unicamente allo scopo d’apertura e lavoro della Boutique di  CONCESSORE DI  LICENZA da vendita al dettaglio di PRODUZIONE dentro TERRITORIO a partire da.......... da vendita al dettaglio di PRODUZIONE dentro TERRITORIO, sulla base di questo accordo;


i) DISTRIBUTORE conferma, che ha già stipulato un accordo d’affitto del territorio di BOUTIQUE con il possessore legittimo  del’edifici e si obbliga a rispettare le condizione per la vita residua del presento Accordo. DISTRIBUTORE da la copia di questo contratto di locazione a CONCESSORE DI  LICENZA (tradotta dovutamente in inglese) (Documento 1 allegato) nello stesso tempo con la formalizzazione del presente Accrodo;


j) CONCESSORE DI LICENZA fa disegno di dare a DISTRIBUTORE il diritto d’apertura e direzione di BOUTIQUE alle condizioni seguenti,


 


Le parti stipulano su quanto segue


 


In vista di la parte declarative di Accordo suesposto, che è la parte componente e oggetiva-sostanziosa di Accordo presente (di seguito denominato “Accordo”), le parti fanno un fissato e si accollano gli oneri seguenti:


 


Clausola 1 – L’Oggetto di Accordo


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Con questo documento le parti confessano, che questo progetto non è altro che una proposta; tra le parti non deve essere qualchessia accordo impegnativo o l’obbligo di legge, fintanto che le parti concedano e adempiano all’accordo formale dietro i punti mutuamente vantaggiosi.


 


 


1.1.  Con questo Accordo CONCESSORE DI  LICENZA da a DISTRIBUTORE il diritto d’apertura e direzione di BOUTIQUE – che al momento fissato deve essere approvato in forma scritta da CONCESSORE DI  LICENZA prima dell’apertura di BOUTIQUE rispondere - da vendita al dettaglio di PRODUZIONE in base alle condizione di Accordo presente.


DISTRIBUTORE si obbliga d’aprire il negozio al più tardi ……….


1.2.  Le parti con questo Accordo confermano, che i principi seguenti sono le condizioni fondamentale di CONCESSORE DI  LICENZA per l’esistenza di questo Accordo:


→ nel giro della vita residua di Accordo presente,  BOUTIQUE deve trovarsi nelle vicinanze da brands concorrenziale seguenti Dior, Chanel, Vuitton, Hermes, Gucci, Fendi, Prada; e


→ nel giro della vita residua di Accordo presente il superficie di BOUTIQUE no deve essere piu piccolo dal superficie  dei negozi di Dior, Chanel, Vuitton, Hermes, Gucci, Fendi, Prada.


DISTRIBUTORE conferma e accetta, che CONCESSORE DI  LICENZA ha il diritto di sciogliere Accordo presente mediante avviso scritto si anche un dai principi suindicati non è rispettato, e  DISTRIBUTORE non avrà il diritto di indennità.


1.3.  CONCESSORE DI  LICENZA ha la competenza giuridica, a propria discrezione, di dare DISTRIBUTORE il diritto, all' occorrenza, fare acquisti ai PRODUTTORI gli articoli supplementari seguenti (di seguito denominati “Articoli supplementari” per la vendita al dettaglio in BOUTIQUE:


                 i.          profumi, mezzi per il corpo, cosmetici, montaturi d’occhiali e occhiali da sole, gioielleria  ed orologi, sciarpe, cravatte con MARCHIO INDUSTRIALE.


                ii.          i prodotti dei altri marchi industriali, chi posseduti da CONCESSORE DI  LICENZA tranne MARCHIO INDUSTRIALE.


In caso di emissione di diritto del acquisto degli Articoli supplementari, l’intesa siguente si conserva:



  • DISTRIBUTORE non ha un diritto di esclusiva per gli Articoli supplementari;

  • DISTRIBUTORE non riceve il diritto constante per l’acquisito continuativo degli Articoli supplementari perché  CONCESSORE DI  LICENZA può, quando che sia, abolire concessione del diritto.


Hai bisogno di capire, che tutti gli acquisti possibili degli Articoli supplementari non importeranno per l’adempimento degli obblighi minimali su commesse, indicate in Clausola 10.4, perché gli obblighi minimali su commesse appartengono  solo a VESTIARIO ed ACCESSORISTICA.


1.4.  A DISTRIBUTORE è proibito severamente di vendere in BOUTIQUE la produzione dei altri marchi insdustriali non posseduti da CONCESSORE DI  LICENZA.


1.5.  A DISTRIBUTORE è proibito severamente di vendere ed ampliare PRODUZIONE a mezzo dell’azioni, il luogo, del locale o degli altri mezzi, chi non si affrontano con BOUTIQUE, a esclusione dell’esecuzione della norma indicata in Clausola 1.6.;


1.6.  CONCESSORE DI  LICENZA da DISTRIBUTORE il diritto di vendere PRODUZIONE su commessa postale (in riferimento a cui, DISTRIBUTORE si obbliga a editare e ampliare i cataloghi mostrandi


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Con questo documento le parti confessano, che questo progetto non è altro che una proposta; tra le parti non deve essere qualchessia accordo impegnativo o l’obbligo di legge, fintanto che le parti concedano e adempiano all’accordo formale dietro i punti mutuamente vantaggiosi.


 


 


       PRODUZIONE) ed impiegare i metodi delle vendite elettroniche, come l’internet, solo in conformità, dei principi e delle norme delle commercio elettronico di CONCESSORE DI  LICENZA.


1.7.  A DISTRIBUTORE è proibito severamente di creare qualsiasi web-siti ed i nomi di domini di CONCESSORE DI  LICENZA.


 


Clausola2IlTerritorio


 


BOUTIQUE, in accordo con la mappa allegata (Documento 2), dove torvarsi dentro TERRITORIO nel luogo che segue e deve avere il superficio seguente:


………….


 


Superficio: ………m2.


 


Clausola3 – Lassenzadeidiritti d'esclusiva


 


In accordo con Accordo presente, DISTRIBUTORE  non a qualsiasi diritti d’esclusiva della vendita di PRODUZIONE dentro TERRITORIO.


 


Clausola4 – LInsegna


 


4.1. L’insegna del marchio industriale «Versace» identificherà BOUTIQUE.


4.2. El design, la tecnica, la grafica ed i dimensioni di MARCHIO INDUSTRIALE possono essere scelti ed approvati da CONCESSORE DI  LICENZA unicamente.


CONCESSORE DI  LICENZA ha il diritto in qualsiasi momento d’introdurre modifiche al design, la tecnica, grafica ed i dimensioni dell’insegna suindicata, e DISTRIBUTORE è obbligato ad apportare delle modifiche dell’insegna a tempo debito, per indicare BOUTIQUE appropriatamente.


4.3. DISTRIBUTORE è obbligato a non fissure  e/o non presentare gli altri nomi, specificazioni e/o insegne eccetto l’insegna indicata in Clausola 4.1.


4.4. DISTRIBUTORE è obbligato a non fissure l’insegna prima del ricevere della licenza legittima o del permesso.   Per ottenere tanta licenza o permesso, e per prolungare il termine di validità, in caso di necessità, DISTRIBUTORE deve rivolgersi a proprie spese.


 


Articolo 5 – Gestione della BOUTIQUE, condizioni finanziarie e capitale azionario


 


5.1. IL DISTRIBUTORE, che si accolla tutte le spese (senza eccezione), inerenti all`apertura e al funzionamento, si impegna a gestirela BOUTIQUE. 


5.2. Il presente Accordo non impone alcun obbligo al LICENZIATARIO, in merito all`apertura e al funzionamento della BOUTIQUE. Nonostante l`attribuzione dei diritti al DISTRIBUTORE in base al presente Accordo, il DISTRIBUTORE è e dovrà sempre essere un imprenditore indipendente. Secondo il presente Accordo nessuna delle parti in nessun modo, diretto o indiretto, potrà presentarsi ad una terza parte come collaboratore, agente, partner, legale rappresentante o socio di un`altra impresa. Senza limitare il contenuto generale di quanto sopra, nessuna delle parti ha il diritto o l`autorizzazione a creare o assumersi impegni per conto terzi oppure legare terzi con impegni di qualsiasi natura.


Il LICENZIATARIO non ha alcuna responsabilità verso terzi, assunti dal DISTRIBUTORE per il lavoro e la gestione della BOUTIQUE.


5.3. Il DISTRIBUTORE si impegna ad assicurare la protezione del LICENZIATARIO e esonerarlo dalla responsabilità in caso di perdite, dagli impegni, dai danni e dalle spese (comprese gli eventuali servizi e le spese giuridiche), ai quali il LICENTIANTE potrebbe essere esposto o potenzialmente esposto, o che dovrebbe pagare nel caso il DISTRIBUTORE non fosse in grado a far fronte agli impegni previsti dal presente Accordo riguardo all’apertura e al lavoro della BOUTIQUE e/o l`utilizzo del MARCHIO COMMERCIALE. Le disposizioni di questo punto e gli obblighi del DISTRIBUTORE in merito devono essere mantenuti anche dopo la scadenza o la risoluzione del presente Accordo.


5.4.  Durante la validità del presente Accordo il DISTRIBUTORE si impegna a mantenere la posizione finanziaria in conformità all’attività e agli obblighi previsti dal presente Accordo. Per quanto riguarda la gestione fiduciaria della proprietà relativa agli azionisti o ai proprietari del DISTRIBUTORE (“ha carattere personale”) e che caratterizza il rapporto, esiste un accordo, che gli AZIONISTI non devono modificare la struttura azionionaria del DISTRIBUTORE prima della firma del presente Accordo (gli AZIONISTI garantiscono il mantenimento del 100% delle azioni). La gestione della BOUTIQUE non deve subire cambiamenti, diretti o indiretti, per via di vendite, fusioni, trasferimento di diritti e impegni, allocazione delle unità, investimenti e altre forme o metodi, senza una previa approvazione scritta del LICENZIATARIO. Nel caso tali fatti dovessero succedere senza una previa


Con questo documento le parti confessano, che questo progetto non è altro che una proposta; tra le parti non deve essere qualchessia accordo impegnativo o l’obbligo di legge, fintanto che le parti concedano e adempiano all’accordo formale dietro i punti mutuamente vantaggiosi.


 


approvazione scritta, il LICENZIATARIO ha il diritto di recedere dal presente Accordo secondo quanto previsto dall'articolo 13 “Risoluzione dell’Accordo”. 


L’attività sociale del DISTRIBUTORE deve essere esclusivamente la gestione della BOUTIQUE.


Contemporaneamente alla firma del presente Accordo, il DISTRIBUTORE si impegna a consegnare al LICENZIATARIO la copia degli Articoli dello Statuto della sua azienda – la versione in vigore (allegato Documento 3).


Su richiesta fondata del LICENZIATARIO il DISTRIBUTORE si impegna a presentare al LICENZIATARIO il conto economico annuale e il rapporto sulla situazione finanziaria degli ultimi tre mesi dalla fine dell’anno al quale si riferisce il conto, evidenziando separatamente il conto profitti e perdite e lo stato patrimoniale della BOUTIQUE. I documenti sopraindicati devono essere presentati all’attenzione del Direttore Esecutivo.   


5.5. Durante la gestione della BOUTIQUE nessuno tra DISTRIBUTORE, AZIONISTI, direttore, collaboratori e le loro famiglie/mariti o mogli, devono avere interessi, finanziari o altri, nell’attività (come commesso e/o distributore, e/ agente, ecc.) di altre marche, la produzione delle quali riguarda il settore del presente Accordo, salvo autorizzazione scritta da parte del LICENZIATARIO. Qualsiasi notifica di rapporti commerciali previsti di cui sopra deve essere inviata al LICENZIATARIO tre mesi prima dell'inizio dell’attività e deve essere approvata dal LICENZIATARIO in forma scritta. 


5.6. In ogni caso, né il DISTRIBUTORE, né gli AZIONISTI, direttore, collaboratori e le loro famiglie/mariti o mogli, non devono produrre, promuovere, rappresentare o vendere, direttamente o indirettamente, qualsiasi merce di marchi commerciali che potrebbero essere concorrenti della PRODUZIONE e del MARCHIO COMMERCIALE, compresa, ma non limitata solo ad essa, qualsiasi merce e marchi commerciali, che potrebbero in qualsiasi forma o modo di utilizzo, sostituire la funzione della PRODUZIONE e del MARCHIO COMMERCIALE. Di conseguenza, si impegnano di non lavorare in qualità di agente, rappresentante, produttore, distributore o eseguire altre attività inerenti alla produzione, che potrebbero essere in concorrenza conla PRODUZIONEe il MARCHIO COMMERCIALE.


 


Articolo 6 – Segreti tecnologici


 


6.1. I segreti tecnologici appartengono esclusivamente al LICENZIATARIO e, di conseguenza, il DISTRIBUTORE ha il diritto di utilizzarli solo in connessione con il presente Accordo e si impegna non divulgarli per nessun motivo dopo la risoluzione del presente Accordo.


6.2. La costruzione della BOUTIQUE da parte del DISTRIBUTORE deve essere eseguita secondo il design e le istruzioni del LICENZIATARIO, che saranno presentati dal team di architetti del LICENZIATARIO.  In particolare, il team di architetti presenterà il progetto concettuale, la documentazione concettuale e i campioni dei materiali.


Il progetto architettonico e i lavori di rifinitura della BOUTIQUE saranno affidati ad un professionista tra gli architetti locali (di seguito “Professionista”), designato dal DISTRIBUTORE e approvato dal LICENZIATARIO. Resta sottinteso, che il progetto architettonico dovrà comprendere anche i tipi di materiali, che saranno utilizzati per finiture e gli accessori, in generale per tutti gli elementi decorativi.


6.3. Il professionista dovrà eseguire la sua attività con la massima accuratezza e professionalità, attentamente, applicando standard elevati, che soddisferanno il LICENZIATARIO. Il DISTRIBUTORE è responsabile per l’esecuzione dei lavori da parte del Professionista. In particolare, il DISTRIBUTORE è responsabile per l’esecuzione dei lavori da parte del Professionista e il completamento delle sue attività entro 6 mesi dalla presentazione della documentazione concettuale da parte del team di architetti del LICENZIATARIO. Il mancato rispetto dei termini sarà considerata una violazione materiale da parte del DISTRIBUTORE e darà al LICENZIATARIO il diritto di ricorrere ad una qualsiasi tra queste misure: (i) risolvere il presente Accordo e/o (ii) stabilire una penale pari a 1% degli impegni di acquisto minimi per ogni giorno di inadempimento.


Tali misure non saranno applicate in caso di ritardo non dovuto al DISTRIBUTORE (cioè ritardo nell’apertura del centro commerciale). 


6.4. Il progetto architettonico non potrà essere eseguito previa approvazione scritta del LICENZIATARIO. Il LICENZIATARIO ha il diritto di controllo sui lavori di costruzione, a spese del DISTRIBUTORE (comprese le spese di trasporto), con lo scopo di controllare la corretta esecuzione del progetto architettonico. È sottinteso, chela BOUTIQUEdovrà essere approvata dal LICENZIATARIO, in forma scritta prima dell’apertura.


Sono di competenza del DISTRIBUTORE tutte le spese ed il pagamento del lavoro del Professionista, le spese inerenti al progetto architettonico, all’esecuzione del progetto, alle rifiniture, all’arredamento e al contenuto della BOUTIQUE; inoltre, il DISTRIBUTORE si impegna ad eseguire a sue spese qualsiasi modifica richiesta dal LICENZIATARIO o dai suoi professionisti. 


Il DISTRIBUTORE si impegna ad eseguire tempestivamente nella BOUTIQUE, a sue spese, ogni lavoro necessario per il mantenimento della BOUTIQUE in condizioni, corrispondenti all’alta reputazione del MARCHIO COMMERCIALE.


Il DISTRIBUTORE deve, in ogni caso e a sue spese, eseguire qualsiasi lavoro, sia architettonico che speciale ed


Con questo documento le parti confessano, che questo progetto non è altro che una proposta; tra le parti non deve essere qualchessia accordo impegnativo o l’obbligo di legge, fintanto che le parti concedano e adempiano all’accordo formale dietro i punti mutuamente vantaggiosi.


 


ordinario, necessario per il mantenimento dello stato della BOUTIQUE, inerenti ai lavori territoriali e di rifinitura, come è richiesto dal LICENZIATARIO per il mantenimento della BOUTIQUE nelle migliori condizioni.


6.5. Il personale della BOUTIQUE deve indossare la divisa indicata dal LICENZIATARIO.


6.6. Il DISTRIBUTORE si impegna ad eseguire tutte le istruzioni presentate dal LICENZIATARIO o dalla Società, nominata dal LICENZIATARIO, secondo l’IMMAGINE VERSACE e secondo i segreti tecnologici.


 


Articolo 7 – Durata


 


7.1. Il presente Accordo entra in vigore dalla stagione …… e finisce dalla stagione ………, in ogni caso non più tardi del …….., ad eccezione delle questioni ancora in esame, inerenti all’Accordo.


Il presente Accordo potrà essere rinnovato esclusivamente in forma scritta. Le parti dovranno incontrarsi per discutere la possibilità di proroga …. /o fino a …..


 


Articolo 8 – ObblighieDivieti


 


8.1. Il DISTRIBUTORE si impegna con ogni sforzo a promuovere e a sviluppare la vendita della PRODUZIONE nella BOUTIQUE e non deve fare, direttamente o indirettamente, attività, che potrebbero influenzare negativamente il MARCHIO COMMERCIALE; inoltre, il DISTRIBUTORE si impegna ad eseguire le proposte del LICENZIATARIO, tenendo in considerazione i listini consigliati, prendendo atto però, che tali obblighi non sono limitazioni, imposte dal LICENZIATARIO sul diritto del DISTRIBUTORE in base alla legislazione antimonopolistica di venderela PRODUZIONEa prezzi da lui scelti.


8.2. Il DISTRIBUTORE si impegna a mantenere il suo staff e le organizzazioni necessarie per la migliore promozione e vendita del PRODOTTO nella BOUTIQUE.


8.3. Il DISTRIBUTORE si impegna ad assumere personale qualificato e con esperienza nella vendita di prodotto di alta moda, personale in grado condurre il lavoro quotidiano nella vendita al dettaglio di articoli di alta moda. Il personale addetto alla vendita dovrà essere approvato dal LICENZIATARIO per accertarsi, che la qualità del servizio della clientela sarà sempre alta per quanto riguarda la cortesia, l’attenzione, la perspicacia, il rispetto e la risposta pronta alle richieste degli acquirenti.  


8.4. Il DISTRIBUTORE non può fare svendite di fine stagione previa indicazione scritta del LICENZIATARIO. In tale modo, il DISTRIBUTORE deve presentare al LICENZIATARIO per approvazione le date, nelle quali intende effettuare la vendita promozionale, e gli sconti, che intende applicare.  


8.5. Il DISTRIBUTORE non può cedere il presente Accordo, non può dare a terzi sub-licenza per i diritti del presente Accordo previo indicazione scritta del LICENZIATARIO.


8.6. Il DISTRIBUTORE non deve, direttamente o indirettamente, utilizzare il MARCHIO COMMERCIALE, fatta eccezione per le condizioni riportati nel presente Accordo.


Il DISTRIBUTORE si impegna ad utilizzare il MARCHIO COMMERCIALE esclusivamente per l’attività della BOUTIQUE sulla carta intestata, cartoline di servizio o altri moduli, indicando la ragione dell’uso - “distributore autorizzato” – ed il nome della Società (vedi esempio in allegato Documento 4).   


8.7. Il DISTRIBUTORE conferma, che il LICENZIATARIO è l’unico proprietario del MARCHIO COMMERCIALE, sia in forma di etichetta che in forma di marchio commerciale e logo (e ha il diritto di intraprendere qualsiasi azione, compresa quella legale, per la difesa dei suoi diritti). Il DISTRIBUTORE, inoltre, accetta, che qualsiasi utilizzo dei segni distintivi del LICENZIATARIO, in ogni forma e aspetto, come marchio commerciale o il logo, richiede un’autorizzazione scritta da parte del LICENZIATARIO e dovrà essere eseguito secondo le indicazioni del LICENZIATARIO.   


 


Il DISTRIBUTORE, in tale modo, si impegna:



  • di prendere in prestito o utilizzare il MARCHIO COMMERCIALE nella denominazione della sua attività o della sua società;

  • di escludere la scrittura e/o l’utilizzo, diretto o indiretto, di altri nomi e/o marchi commerciali, che sono identici al MARCHIO COMMERCIALE, che li assomigliano o possono essere scambiati per il MARCHIO COMMERCIALE;

  • di cessare immediatamente l’utilizzo del MARCHIO COMMERCIALE in qualsiasi forma al termine dell’Accordo o alla risoluzione del presente Accordo per qualsiasi motivo, eccezione fatta per quanto indicato nell’Articolo 13 del presente Accordo;


 


 


8.8. Il DISTRIBUTORE si impegna di non modificare la posizione, la metratura, la quantità e la disposizione delle vetrine e le decorazioni sul territorio della BOUTIQUE previa esplicito accordo del LICENZIATARIO.


 


8.9. Il DISTRIBUTORE deve collaborare con il LICENZIATARIO per impedire qualsiasi falsificazione


 


 


Con questo documento le parti confessano, che questo progetto non è altro che una proposta; tra le parti non deve essere qualchessia accordo impegnativo o l’obbligo di legge, fintanto che le parti concedano e adempiano all’accordo formale dietro i punti mutuamente vantaggiosi.


 


 


sul TERRITORIO. Il DISTRIBUTORE si impegna di informare il LICENZIATARIO in merito a qualsiasi falsificazione, che egli possa apprendere, e proporre ogni intervento giuridico necessario. Il LICENZIATARIO prenderà una decisione definitiva per ogni intervento proposto.


 


8.10. Per confermare l’esecuzione degli impegni del presente Accordo il DISTRIBUTORE si impegna di consentire al LICENZIATARIO o al suo rappresentante autorizzato di visitare il territorio della BOUTIQUE in qualsiasi momento, durante l’orario di apertura, per eseguire controlli del territorio e per accertare la conformità alle specifiche architettoniche e di design del LICENZIATARIO. Inoltre, il DISTRIBUTORE deve permettere al LICENZIATARIO o al suo rappresentante autorizzato il controllo dei libri contabili, del magazzino e dell’inventario, delle vetrine e dell’esposizione della PRODUZIONE e per accertare l’idoneità del personale della BOUTIQUE alle richieste del presente Accordo.  


 


Durante l’ispezione il DISTRIBUTORE deve, su richiesta, esibire i libri contabili ed altre scritture e fornire qualsiasi supporto informatico e collaborazione necessaria al LICENZIATARIO o al suo rappresentante autorizzato per l’esecuzione dell’ispezione. Il DISTRIBUTORE deve consentire al LICENZIATARIO o al suo rappresentante autorizzato di fotografare e filmare all’interno della BOUTIQUE. E infine, il DISTRIBUTORE si impegna di consentire al LICENZIATARIO o al suo rappresentante autorizzato il controllo della PRODUZIONE nella BOUTIQUE.


 


 


 


Articolo 9 – Produttori


 


 


 


9.1. Tutti gli accordi per gli acquisti, inerenti alla PRODUZIONE, devono essere stipulati esclusivamente tra il DISTRIBUTORE e i PRODUTTORI.


 


9.2. Il LICENZIATARIO deve compiere ogni sforzo poiché gli ordini sulla PRODUZIONE da parte del DISTRIBUTORE vengono evasi nel minor tempo e nel miglior modo possibile; tuttavia, il LICENZIATARIO non da nessuna garanzia e non si assume nessuna responsabilità per quanto riguarda gli accordi con terze persone del PRODUTTORE.


 


9.3. Il LICENZIATARIO non da garanzie al DISTRIBUTORE e non si assume la responsabilità per le pretese o azioni, o danneggiamenti da parte degli acquirenti.


 


 


 


Articolo 10 – Trattenute – Quantità minima - Pagamento


 


 


                    Nel rispetto dei diritti concessi dal LICENZIATARIO, che iniziano con la stagione …….. e per tutta la durata dell’accordo, il DISTRIBUTORE deve corrispondere al LICENZIATARIO, indipendentemente dal profitto sugli acquisti, una quota pari a EURO …….. durante ogni anno sotto accordo. Ogni quota annuale sarà pagata per il 50% entro il 30 giugno (per la collezione Primavera/Estate) e 50% entro il 31 dicembre (per la collezione Autunno/Inverno) durante ogni anno sotto accordo.


 


   Per quanto possibile, il DISTRIBUTORE deve eseguire tutte le trattenute e pagare in nome del LICENZIATARIO tutte le tasse, previste dallo stato per il LICENZIATARIO per i pagamenti effettuati dal DISTRIBUTORE al LICENZIATARIO in base al presente documento. La somma di queste tasse dovrà essere sottratta dai pagamenti. Il DISTRIBUTORE dovrà presentare una ricevuta ufficiale (e la relativa traduzione) subito dopo aver eseguito un pagamento di tasse di questo tipo. Nel caso tali pagamenti di tasse fossero eseguiti in ritardo, tutte le successive multe e spese sono a carico del DISTRIBUTORE. Il DISTRIBUTORE non ha il diritto di presentare qualsiasi pretesa al LICENZIATARIO finché non ha eseguito tutti i pagamenti.


 


 In aggiunta a quanto sopra, il DISTRIBUTORE deve pagare la pubblicità e la promozione del MARCHIO COMMERCIALE nella somma pari al 3% (tre percento) del conto-fattura di acquisto per ogni stagione secondo l’accordo. Il DISTRIBUTORE deve avere la conferma dal LICENZIATARIO per ogni tipo di pubblicità e progetto di promozione e le rispettive azioni (compresi MCM (mezzi di comunicazione di massa), presentazioni, utilizzo della PRODUZIONE e/o MARCHIO COMMERCIALE per la promozione, ecc.), all’inizio di ogni stagione, considerando la successiva distribuzione dei termini:


 


per la stagione Primavera/Estate la pubblicità e i progetti pubblicitari dovranno essere proposti al LICENZIATARIO non oltre il 30 ottobre dell’anno precedente;


per la stagione Autunno/Inverno la pubblicità e i progetti pubblicitari dovranno essere proposti al LICENZIATARIO non oltre il 30 maggio dell’anno in corso.


 


Il DISTRIBUTORE deve indirizzare i progetti sopraindicati tramite “Gli Obblighi” (allegato


Con questo documento le parti confessano, che questo progetto non è altro che una proposta; tra le parti non deve essere qualchessia accordo impegnativo o l’obbligo di legge, fintanto che le parti concedano e adempiano all’accordo formale dietro i punti mutuamente vantaggiosi.


 


Documento 5) all’attenzione del Direttore Commerciale della società Gianni Versace S.p.A., via Jass 12, 20121 Milano – num. fax: 02-762325794.


Il DISTRIBUTORE dovrà inviare al LICENZIATARIO la relativa documentazione, contenente la pubblicità e l’attività sulla promozione durante ogni stagione, considerando la successiva distribuzione dei termini:  


 


per la stagione Primavera/Estate la pubblicità e la documentazione pubblicitaria dovranno essere presentati al LICENZIATARIO non oltre il 30 settembre


per la stagione Autunno/Inverno la pubblicità e la documentazione pubblicitaria dovranno essere presentati al LICENZIATARIO non oltre il 30 marzo.


 


Il DISTRIBUTORE, a cominciare dalla stagione …………, si impegna a fare gli ordini per i PRODOTTI, corrispondenti agli acquisti minimi per stagione come segue (importo in Euro):


 


Abbigliamento maschile e accessori:


 


Autunno/Inverno 2010/11:. . . ..... . .... ... ..........


Primavera/Estate 2011: . .......... . .. . ...... . . . ....


Autunno/Inverno 2011-12


Primavera/Estate 2012


 Autunno/Inverno 2012-13 ……………………


Primavera/Estate 2013 .. . ..... . . ................


 


Abbigliamento femminile e accessori


Autunno/Inverno 2010/11:....... . ..................


Primavera/Estate 2011: ....... . .. ... . . ........ . .... Autunno/Inverno 2011-12


Primavera/Estate 2012


Autunno/Inverno 2012-13


Primavera/Estate 2013 ..........  · .... ·· · .. ·,·


 


A partire dalla stagione …… e per le stagioni successive la sopraindicata quantità minima di acquisti per stagione dovrà essere aumentata fino all’importo pari al 5% (cinque percento).


 


Il DISTRIBUTORE dovrà pagarela PRODUZIONEcon un acconto pari al 30%, non soggetto a rimborso, alla ricezione della conferma dell’ordine e il saldo dell’acconto prima della consegna (C.B.D.), oppure in base ad accordi diversi per i pagamenti stabiliti direttamente dal PRODUTTORE, a condizione, che questi siano motivati e tengano conto delle peculiarità del settore.   


 


Il DISTRIBUTORE deve fornire al LICENCIATARIO dei rendiconto ufficiali mensili, che contengano le informazioni e dettagli, richiesti ogni volta dal LICENZIATARIO (per esempio: vendite iniziali/svendite del DISTRIBUTORE [nominativo e quantità], divisione per marchio commerciale e/o linea e/o prodotto del PRODUTTORE).In assenza di richieste specifiche da parte del LICENZIATORE, il DISTRIBUTORE deve presentare in ogni caso un rendiconto mensile dei profitti della BOUTIQUE secondo il modulo in allegato (allegato Documento 6).


 


Art11 - Rendiconti


 


11.1       Il DISTRIBUTORE deve tenere completi e precisi libri contabili e rendiconti, inerenti a tutte le azioni oggetto del presente Accordo. Il LICENZIATARIO e i suoi rappresentanti devo avere il diritto, durante il regolare orario di apertura o in altro orario comodo, consultare questi libri contabili e rendiconti, studiare tutti i documenti e materiali, presenti o controllati dal DISTRIBUTORE, inerenti all’oggetto e alle condizioni di questo accordo, e, inoltre, il LICENZIATARIO e i suoi rappresentanti devono avere libero accesso ai documenti sopraindicati per fare appunti. Tutti i libri contabili, rendiconti e documenti devono essere conservati dal DISTRIBUTORE in un luogo accessibile per almeno i successivi tre anni rispetto all’anno di riferimento.    


 


Art. 12 - Responsabilità


 


Con questo documento le parti confessano, che questo progetto non è altro che una proposta; tra le parti non deve essere qualchessia accordo impegnativo o l’obbligo di legge, fintanto che le parti concedano e adempiano all’accordo formale dietro i punti mutuamente vantaggiosi.


 


Il DISTRIBUTORE è responsabile per le terze persone che hanno commesso qualsiasi reato civile, penale, amministrativo e finanziario durante la sua attività.


 


Art. 13- Cessazione dell’accordo


 


 


Il LICENZIATARIO può far cessare il presente Accordo nel caso in cui il DISTRIBUTORE ha violato in qualsiasi modo il presente Accordo e non ha provveduto alla correzione di tale violazione entro 30 giorni dal ricevimento della notifica scritta del LICENZIATARIO.


 


Senza la limitazione prevista dall’articolo 13.1 di cui sopra, le parti si impegnano e si accordano, che il LICENZIATARIO ha il diritto di recedere dal presente Accordo, inviando al DISTRIBUTORE una notifica e una richiesta di danni, in uno dei seguenti casi:


 



  • Il DISTRIBUTORE non paga in modo adeguato il PRODUTTORE;

  • Il DISTRIBUTORE chiude la sua attività, anche temporaneamente, se questo non accade a causa di forze maggiori;

    • Qualsiasi cambiamento, previsto dall’articolo 5.4, avvenuto nella composizione azionaria del DISTRIBUTORE o nella gestione della BOUTIQUE, senza l’autorizzazione scritta del LICENZIATARIO;

    • il DISTRIBUTORE non paga in modo adeguato al LICENZIATARIO e nei termini previsti le quote indicate nell’articolo 10.1;

    • il DISTRIBUTORE non paga in modo adeguato la pubblicità e la promozione del MARCHIO COMMERCIALE per gli importi indicati nell’articolo 10.3;

    • il DISTRIBUTORE non rispetta gli impegna per gli acquisti minimi stagionali della PRODUZIONE, indicati nell’articolo 10.4;

    • il DISTRIBUTORE non rispetta almeno uno degli impegni indicati negli articoli 1, 1.4, 5.4, 6, 8, 13.5, 13.6, 15;

      • il DISTRIBUTORE non paga al LICENZIATARIO entro 30 giorni dalla notifica scritta l’importo intero dovuto dal DISTRIBUTORE 

        • il DISTRIBUTORE è stato dichiarato fallito.








 


In caso di cessazione o risoluzione del presente Accordo, indipendentemente dalle eventuali cause, il DISTRIBUTORE deve entro 3 (tre) mesi dall’insorgere dei motivi della cessazione o della risoluzione dell’accordo liquidare a prezzi di mercato tutta merce della PRODUZIONE, salvo altri accordi in forma scritta con il LICENZIATARIO e cause di forza maggiore, se non creati artificialmente.


Qualsiasi PRODUZIONE, rimasta invenduta dopo tale liquidazione o nel caso di impossibilità obiettiva di liquidare la rimanenza, sarà venduta senza il MARCHIO COMMERCIALE o altri segni identificativi, dopo l’inventario e la consegna fisica delle etichette al LICENTIATARIO, se il LICENZIATARIO (o la società indicata da LICENZIATARIO) non ha intenzione di ritirare tale merce al prezzo, che sarà definito e che in ogni caso dovrà essere nettamente più basso del costo.


Se il DISTRIBUTORE non à in grado di rispettare questi impegni, il LICENZIATARIO ha il diritto di chiedere il rimborso dei danni.


 


      Entro tre mesi dalla cessazione o la risoluzione del presente Accordo, il DISTRIBUTORE deve:



  • Rimuovere l’insegna dalla BOUTIQUE e consegnarla al DISTRIBUTORE;

  • Restituire al LICENZIATARIO, gratis, qualsiasi materiale pubblicitario, contenente il MARCHIO COMMERCIALE, del quale lui à in possesso o ha il controllo;

    • Cessare qualsiasi ulteriore utilizzo del MARCHIO COMMERCIALE e dei SEGRETI TECNOLOGICI.




 


     Per tutta la durata del presente Accordo il DISTRIBUTORE non deve:


 



  • collocare, subaffittare o dare in libero usola BOUTIQUEa terze persone;

    • stipulare contratti di locazione o consegnare a qualsiasi terza persona e per qualsiasi scopo i locali della BOUTIQUE;

    • uscire, troncare o cessare il contratto di locazione prima della scadenza e il DISTRIBUTORE deve avvisare immediatamente il LICENZIATARIO circa qualsiasi azione della proprietà, rivolta alla cessazione o alla risoluzione del contratto prima della scadenza.




Con questo documento le parti confessano, che questo progetto non è altro che una proposta; tra le parti non deve essere qualchessia accordo impegnativo o l’obbligo di legge, fintanto che le parti concedano e adempiano all’accordo formale dietro i punti mutuamente vantaggiosi.


 


Si concorda, che nel caso di violazione di anche solo una delle condizioni sopraindicate, il LICENZIATARIO ha la possibilità di risolvere il presente Accordo ai sensi dell’articolo 13.2. 


 


I Sigg. ………………………………………… . .., essendo AZIONISTI DEL DISTRIBUTORE, che rappresentano l’intero capitale azionario, devono firmare il presente Accordo per la convalida e con ciò si impegnano di:



  • non trasferire i loro interessi (azioni) a nessuna terza persona per nessun motivo e trascrivere tale impegno nel Libro degli Azionisti in contemporaneamente alla firma del presente accordo;

  • non permettere a terze persone di diventare azionisti del DISTRIBUTORE tramite aumento del capitale, fusione o altri modi;

    • essere responsabili congiuntamente e individualmente con il DISTRIBUTORE per il pagamento di qualsiasi debito del DISTRIBUTORE nei confronti del LICENZIATARIO e dei PRODUTTORI.




Si concorda, che nel caso di violazione di anche solo una delle condizioni sopraindicate, il LICENZIATARIO ha la possibilità di risolvere il presente Accordo ai sensi dell’articolo 13.2. 


 


 


Art. 14 – Diritto di opzione e  diritto di prelazione


 


 


14.1   Dopo di cessazione  del presente Accordo  (compresi risoluzione anticipata per qualsiasi motivo ), il LICENZIATARIO deve avere possibilita` di adottare l`attivita` del  DISTRIBUTORE  nella BOUTIQUE, acquistando la BOUTIQUE, l`appropriata licenza commerciale, contratto di locazione ed altri beni necessari per la sua manutenzione (di seguito "il Business").  Resta inteso che se non diversamente concordato, tutti gli obblighi esistenti prima della data del trasferimento, o provenienti da, o passando per la data di trasmissione, rimarrano con il DISTRIBUTORE, che dovrebbe garantire e rimbosarli al LICENZIATARIO.


 


Se il LICENZIATARIO  decide di applicare l`opzione, deve dare comunicazione della propria intenzione  al DISTRIBUTORE  entro un mese a decorrere dalla data di cessazione del presente Accordo, inviando una lettera a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso l'ufficio postale nel corso della durata. Entro i prossimi 30 giorni, il DISTRIBUTORE deve inviare al LICENZIATARIO delle informazioni  che lidentifichino chiaramente "il Business" e indichino del prezzo, prelevamenti determinanti per ogni paragrafo, e un termine restante della durata della concessione locazione e della licenza commerciale, una copia di questa e di qualsiasi altra informazione pertinente. In tali casi,  il LICENZIATARIO ha 60 giorni di tempo per accettare l'offerta e il prezzo definito inviando una lettera a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso l'ufficio postale nel corso della durata, l'opzione viene considerata come realizzata (assenza di risposta vieme considerata come la rinuncia  del LICENZIATARIO all`opzione, in tal caso, il LICENZIATARIO  non si assume alcuna responsabilità). Il LICENZIATARIO ha anche il diritto di esercitare un` opzione diretta, di approvare la proposta, tuttavia, non sta prendendo il prezzo indicato dal DISTRIBUTORE.


 


In questo caso, il prezzo deve essere determinato (secondo i criteri di cui sopra) da un terzo designato da entrambe le parti, o se non sono d'accordo su tale designazione  -  


 


dal Presidente del Tribunale di Milano, o dal presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano a discrezione delle parti . Parti condividono i costi allo stesso modo. Resta inteso che, su richiesta del LICENZIATARIO i libri contabili  del DISTRIBUTORE, in cui il prezzo sarà verificato da un autorevole punto di riferimento internazionale, scelta dalle parti o, in caso di disaccordo, l'arbitro al di sopra indicato dal  LICENZIATARIO, a meno che tale controllo determina  la regolazione di caduta di valori contabili identificata dal DISTRIBUTORE, superiore complessivamente al 10%, in questo caso sara` il DISTRIBUTORE  a  sostenere le spese .


 


                Resta inteso che il DISTRIBUTORE  deve generalmente agire in buona fede e prendere in considerazione l'interesse del LICENZIATARIO nell` opzione. Il DISTRIBUTORE  non deve vendere o tentare di vendere l'ggetto del Business (come sopra definito) dell`opzione, o cedere il


                 


                Con questo documento le parti confessano, che questo progetto non è altro che una proposta; tra le parti non deve essere qualchessia accordo impegnativo o l’obbligo di legge, fintanto che le parti concedano e adempiano all’accordo formale dietro i punti mutuamente vantaggiosi.


                 


                contratto di locazione, o una licenza commerciale, o permettere loro di essere completati fino a quando il  LICENZIATARIO non avrà il diritto di esercitare l'opzione. Nell'esercizio della opzione è il diritto di acquistare la BOUTIQUE per il LICENZIATARIO   permette di continuare l`attivita`, anche se il prezzo è ancora da definire con l'arbitro; e il DISTRIBUTORE deve fare ogni sforzo per assicurare il trasferimento regolare del  possesso dell`attivita` al LICENZIATARIO.


               Se il DISTRIBUTORE  o dei suoi AZIONISTI non adempiono i propri obblighi ai sensi degli articoli 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 di cui sopra, il DISTRIBUTORE  o dei suoi AZIONISTI  sono congiuntamente e solidalmente responsabili per il recupero di una somma complessiva di 50.000 € (cinquantamila) senza violare alcun diritto del  LICENZIATARIO o di qualsiasi altro requisito per ulteriori perdite.


Per tutto il periodo dell`Accordo, se il DISTRIBUTORE  e\o dei suoi AZIONISTI  decidono di sbarazzarsi della BOUTIQUE, tra cui la nomina di azioni o di trasferimento del debito contratto di affitto o in qualsiasi altro modo, il LICENZIATARIO  ha un diritto di prelazione per l'acquisto. Pertanto, il DISTRIBUTORE  deve informare il LICENZIATARIO  sulla proposta di vendita di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il prezzo. Il LICENZIATARIO  può esercitare il proprio diritto di prelazione direttamente, accettando la proposta di vendita e il prezzo con una ricevuta per posta entro un mese dal ricevimento di tale proposta dal LICENZIATARIO.


Il LICENZIATARIO  può esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della merce, l'accettazione dell'offerta di vendita, tuttavia, non  accettando il prezzo specificato dal DISTRIBUTORE . In questo caso, il prezzo va determinato da un terzo designato dalle due parti, o se non riescono ad accordarsi su tale nomina,  dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano, o altre autorità designate da quest'ultimo, se il presidente non è competente o non ha la capacità di fornire il suddetto scopo.


Se il DISTRIBUTORE   non offre la  vendita al LICENZIATARIO, il DISTRIBUTORE  e dei suoi AZIONISTI devono incorrere in una multa di 50.000 € (cinquantamila) senza violare alcun diritto del  LICENZIATARIO.


Art. 15 - Confidenzialità


 


IL DISTRIBUTORE non debbe svelare la informazione confidenziale, quale lui riceve da LICENZIANTE accanto il disimpegno delle suoi espromissioni, descritti in questa lettera di accordo. Le condizioni di questo spartimento 15 durano dopo la ultimazione della lettera di accordo.


 


Art. 16 – Altro


 


Il Accordo attuale  contiene  una lettera di accordo completa degli facci sullo soggetto e sostiene tutti gli accordi e le accordie tra loro in forma oralmente o in forma scritta.


Ognuno emendamento a questo accordo debbe stare messo in forma scritta e debbe discendere dal documento, adempito dagli tutti i due facci.


Ognuno caso del ritardo o inadempimento dell’azzione volutamente l’esercizio del diritti suoi da ognuno degli facci in ordine forzato, in caso se il faccio ha il diritto per questo in corcodanza a dell’Accordo attuale, è  mai considerato il rifiuto di questo diritto da questo faccio. In appresso ognuno faccio può insistere la esercizione degli diritti suoi in ordine forzato a ognuno momento del tempo.


 


Articolo №17 – La legislazione attuale


 


Questo Accordo si mette sotto la legislazione italiana.


 


Articolo №18 – Gli sborsi


 


Ognuni sborsi, risultati dalla registrazione di questo Accordo e degli documenti concomitanti (ossia gli documenti notariali dalla ambasciata nazionale, gli originali dello certificato della associazione comercianti, e così via), vengono pagati dallo DISTRIBUTORE: 


 


Articolo №19 – Laesercizionedellagiustizia


 


Il diritto ecezionale di legislazione in tutti gli conflitti e le controversie, quali possono sorgere tra gli facci in concordanza o in conseguenza  al Accordo attuale, appartiene al corte di Milano.


 


 


Con questo documento le parti confessano, che questo progetto non è altro che una proposta; tra le parti non deve essere qualchessia accordo impegnativo o l’obbligo di legge, fintanto che le parti concedano e adempiano all’accordo formale dietro i punti mutuamente vantaggiosi.


Articolo №20 – L’ordine di


Ognuna diffida, il rilasciamento di quale ci vuole  o ci viene autorizzato da questo documento, debbe stare trasmesso di persona o mandato dalla lettera raccomandata o dalla rimessa a facsimile per il nome della faccia corrispondibile in manera prossima:


GIANNI VERSACE S.p.A                               .....
Via Borgospesso 15A                                     .......


- 0 +    дата: 2 января 2014

   Загружено переводчиком: Выженко Артем Александрович Биржа переводов 01
   Язык оригинала: русский    Источник: www.profalians.com.ua